Statuto

Statuto dell’Associazione “Accademia BioMedica Rigenerativa”

Art. 1 – Denominazione dell’Associazione
È costituita l’Associazione “Accademia BioMedica Rigenerativa”, in breve ABRI, come organizzazione senza scopo di lucro, in seguito definita Associazione.

Art. 2 – Sede, Durata
L’Associazione ha sede legale in Roma, via Misurina 56.
La sua durata è a tempo indeterminato.
Potranno essere istituite sedi operative e rappresentanze su tutto il territorio nazionale italiano, europeo ed internazionale.

Art. 3 – Scopo ed Attività
L’Associazione si prefigge lo scopo di contribuire a trasferire i risultati scientifici ottenuti nei laboratori di ricerca in ambito biologico e medico, soprattutto quelli che interessano la Medicina Rigenerativa, in campo operativo, per favorire rapidamente e con connotazione multidisciplinare, applicazioni diagnostiche e terapeutiche avanzate, a favore di pazienti che ne hanno bisogno, con il raggiungimento di un alto grado di sicurezza, conformemente alle norme di legge vigenti. L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione si propone le seguenti attività:
– La promozione, la pianificazione, l’organizzazione e la gestione di supporto per l’esercizio di attività nel settore medico-sanitario in generale e in particolare nell’ambito delle nuove tecnologie, della rigenerazione e riparazione tissutale e della medicina traslazionale.
Nell’ambito organizzativo l’Associazione opererà in particolare servizi di segreteria, prenotazione e gestione degli studi medici e ambulatori attrezzati per la riparazione e rigenerazione tissutale, anche tramite la stipulazione di convenzioni e contratti con enti pubblici nazionali ed internazionali e con Enti privati;
– L’acquisto e la rivendita di dispositivi atti a procedure mediche autorizzati, con l’ausilio di supporti (scaffold) ed in particolare di sistemi per la rigenerazione, riparazione e micro innesti tissutali;
– L’elaborazione di protocolli clinici per la diagnosi e la cura di patologie relative alla medicina rigenerativa che potranno essere validati da un Comitato scientifico, secondo la materia trattata;
– L’organizzazione di eventi scientifici con finalità educativo-formativa per l’aggiornamento professionale (corsi di formazione, convegni, tavole rotonde, seminari, ecc.) sia in Italia che all’estero. I suddetti eventi scientifici e/o corsi di formazione e di aggiornamento verranno rivolti alla generalità delle figure presenti nel mondo sanitario. Le giornate di studio e di approfondimento scientifico sono indirizzate non solo agli operatori del settore, ma possono essere anche dedicate ed aperte al grande pubblico per la diffusione e la sensibilizzazione sui temi di propria competenza.
– L’organizzazione anche di periodici Convegni ad alto livello scientifico, sia in ambito nazionale che internazionale, nonché l’organizzazione di qualunque altro tipo di evento su temi concernenti lo scopo dell’Associazione;

– La promozione di collaborazioni con altre Associazioni, Istituzioni ed Organismi che hanno finalità ed intendimenti simili ai propri;
– La stipula di accordi e convenzioni con Enti pubblici /(sia nazionali che internazionali) e con Enti privati, sempre con l’obiettivo di poter meglio realizzare le finalità che l’Associazione si propone; in particolare per la sperimentazione, la ricerca, la creazione di nuovi protocolli sanitari con Università pubbliche e private, con Istituti di Ricerca pubblici e privati, con Ospedali pubblici e privati, con Cliniche private ed ogni altra struttura.
Per ottenere i suddetti obiettivi l’Associazione si può avvalere di collaborazioni ad alto livello scientifico ed operativo e così contribuisce a proseguire ed intensificare gli studi applicativi, anche sostenendo e collaborando con Centri di Ricerca e con Università. Ne cura la diffusione dei risultati, sia con scritti periodici che con interventi di vario tipo.

Art. 4 – Soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone singole, le Associazioni o Enti, che accettano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno, condividono gli scopi dell’Associazione e s’impegnano per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, o del suo rappresentante, nella quale si dovrà specificare la generalità. In base alle disposizioni del decreto legislativo 196/03, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del Socio.
Per le Associazioni e gli Enti che si associamo, la domanda deve essere accompagnata da copia del proprio Statuto e deve indicare la persona che rappresenterà l’Ente o l’Associazione in seno all’Assemblea dei Soci.
Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il Socio s’impegna al versamento della quota di adesione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria; al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati.
Le quote associative di adesione e quelle annuali sono determinate dal Consiglio Direttivo.
Non è ammessa la figura del Socio temporaneo.
La partecipazione all’Associazione è intrasmissibile.
– Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione o coloro che aderiranno all’Associazione entro…………… giorni dalla sua costituzione. Essi sono Soci effettivi, eleggibili alle cariche sociali e sono garanti nel tempo del mantenimento della“mission” associativa; singolarmente hanno diritto di voto, collegialmente nominano un Consigliere all’interno del Consiglio Direttivo, che sarà la loro espressione.
– Sono Soci Effettivi coloro che hanno chiesto ed ottenuto l’ammissione a Socio. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di Socio effettivo è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota associativa fissa e di quella annuale. Il numero dei Soci effettivi è illimitato. I Soci sono tenuti al pagamento della quota fissa di adesione etro dieci giorni dall’iscrizione nel libro dei Soci.
– Sono Soci sostenitori coloro che desiderino sostenere l’Associazione con contributi straordinari; possono essere ammessi con diritto di parola in Assemblea, senza elettorati attivo e passivo; possono essere persone fisiche, Enti o Associazioni.
– Sono Soci onorari quelli che l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, riconoscerà come degni di rappresentare lo scopo e gli obiettivi dell’Associazione. La loro proclamazione verrà fatta pubblicamente durante un evento dell’Associazione.
Le attività svolta da tutti i Soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolti a titolo di volontariato e gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
L’Associazione può, ove necessario, assumere lavoratori o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

In apposito registro saranno riportati i nomi dei Soci, divisi nelle varie categorie, con relativi indirizzi, numeri telefonici ed e-mail. Pur non essendo di natura sua segreto, questo registro deve considerarsi, per rispetto ai Soci, come riservato.

Art. 5 – Diritti dei Soci effettivi
I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Tutti i soci hanno diritto d’informazione e di controllo sugli atti degli Organi, sui libri sociali, bilanci e sulla contabilità, secondo le vigenti disposizione di legge e dello Statuto, anche chiedendo l’estrazione di copie, a proprie spese.
Tutti i Soci effettivi maggiorenni hanno diritto ad un voto nell’Assemblea dell’Associazione.

Art. 6 – Doveri dei Soci
I Soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontaria e gratuita, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del Socio verso gli altri Soci e all’esterno dell’Associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle Delibere adottate dagli Organi.

Art. 7 – Recesso ed esclusione del Socio
Il Socio può recedere dall’Associazione previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il Socio può essere escluso dall’Associazione in caso di mancato pagamento delle quote dovute o inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 del presente Statuto o per altri gravi motivi cha abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; deve essere comunicata a mezzo Lettera Raccomandata con AR, al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.
I Soci receduti o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8 – Organi Sociali
Gli Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è organo sovrano dell’Associazione.
Essa è costituita da tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative, ed è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
– avviso scritto agli associati da inviare con lettera semplice o lettera raccomandata A/R o fax o e-mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per le adunanze;
– avviso scritto nei locali della sede almeno venti giorni prima.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o da un suo Delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Essa inoltre deve essere convocata:
– quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
– quando la richiede almeno un decimo dei Soci effettivi.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e il luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla sede legale.
L’assemblea può esser Ordinaria e Straordinaria.
È Straordinaria l’Assemblea convocata per deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
È Ordinaria in tutti gli altri casi,
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti Soci effettivi, aventi diritto di voto: in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Ordinaria:
– Elegge il Presidente;
– Elegge il Consiglio Direttivo;
– Approva il Programma annuale dell’Associazione;
– Approva il Bilancio consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo:
– Ratifica le esclusione dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo:
– Può attribuire la carica di Presidente Onorario, senza rappresentanza, a persona che si sia particolarmente distinta nei campi d’interesse per l’attività dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Essi sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea Straordinaria:
– approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
– scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei Soci.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci effettivi iscritti purché una regola con il pagamento delle quote.

Art. 10 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente eletto dall’Assemblea, da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea, da un membro di diritto nominato ai sensi dell’art. 4.
Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo:
– Ratifica il Vice Presidente, scelto dal Presidente, nomina il Tesoriere e il Segretario;
– Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– Per quanto riguarda gli atti straordinari, specialmente economici, il Consiglio Direttivo, dopo aver approvato la decisione, deve dichiarare la specifica assunzione di responsabilità in merito;
– Redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
– Redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
– Redige un regolamento;
– Ammette nuovi Soci;
– Esclude i Soci, salva successiva ratifica dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 7 (sette) del presente Statuto;
– Può istituire incarichi speciali a Soci, o ad esterni dotati di particolare esperienza o di professionalità, al fine di istruire questioni, argomenti o progetti, allo scopo di riferirne al Consiglio stesso, anche per l’assunzione di eventuali decisioni;
– Può istituire Commissioni consultive, costituite da Soci e anche da soggetti estranei, per l’approfondimento di temi di particolare rilievo, di interesse generale o per particolari settori o paesi;
– Può istituire di volta in volta, Comitati, composti da esperti, anche non facenti parte dell’Associazione, per la realizzazione di singole attività e che saranno automaticamente sciolti, terminata l0attivitò per la quale sono stati istituiti.

Art. 11 – Presidente
Il Presidente dell’Associazione ha la legale rappresenta dell’Associazione, preside il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, rappresenta l’Associazione di fronte all’autorità, di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in tutti i gradi e in tutte le sedi di giurisdizione, nominando procuratori alle liti e il suo portavoce ufficiale.
Il Presidente può nominare, a suo insindacabile giudizio, un Vice-Presidente che lo assisterà nelle sue funzioni. In caso di dimissioni e/o altra causa di impossibilità di portare a termine il mandato, per garantire la continuità dell’Associazione, il Vice-Presidente prenderà il suo posto, al massimo per un anno.
Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 12 – Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’Associazione, nominato dal Presidente e ratificato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Sostituisce il Presidente in caso di assenza in tutti i suoi compiti. Collabora strettamente con il Presidente nello svolgimento delle attività dell’Associazione. In caso di dimissioni e/o altra causa di impossibilità di portare a termine il mandato, per garantire la continuità dell’Associazione, il Vice-Presidente prenderà il suo posto, al massimo per un anno.

Art. 13 – Segretario
Il Segretario viene scelto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività dell’Associazione.
Cura la stesura dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo che controfirmerà assieme al Presidente; li conserva accuratamente assieme alle relative deliberazioni sia dell’Assemblea che del Consiglio.

Art. 14 – Tesoriere
Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Vigila sull’andamento della gestione economica dell’Associazione, redige i bilanci, provvede alla gestione del patrimonio sociale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Comitato d’onore
È prevista l’istituzione di un Comitato d’onore in cui saranno presenti personaggi illustri che promuoveranno all’esterno l’immagine dell’Associazione, in conformità alla mission dell’Associazione.
È prevista anche la figura di un Presidente onorario che ha durata di un anno e che presiederà il costituendo Comitato d’Onore.
I membri saranno scelti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e i loro nominativi saranno proclamati durante la prima Assemblea utile.
Si riunirà tutte le volte che lo riterrà opportuno e sarà convocato dal Presidente Onorario. Le proposte operative del Comitato d’onore saranno discusse e approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 16 – Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è composto da professionisti di materie attinenti allo scopo statutario, di chiara fama. Ha il compito di validare le attività e i protocolli dell’Associazione e di dare impulso alla ricerca. Nell’espletamento della sua attività il Comitato scientifico si rapporterà sempre al Consiglio Direttivo e come i membri di quest’ultimo non ricevono nessun emolumento.

Art. 17 – Revisori dei conti e Collegio dei Probiviri
I Revisori dei Conti, nominati dal Consiglio Direttivo, hanno il compito di controllare le entrate e le uscite dell’Associazione e di relazionare per iscritto al Consiglio Direttivo qualora riscontrassero delle irregolarità.
Il Collegio dei Probiviri, anch’esso nominato dal Comitato Direttivo, ha lo scopo di intervenire, riunendosi in separata sede, qualora vi fossero delle gravi incomprensioni o delle importanti controversie fra i Soci oppure degli eventi disdicevoli per il buon nome dell’Accademia. Propone per iscritto adeguate soluzioni, per ogni singolo caso, al Consiglio Direttivo. Ad esso possono adire i soci qualora riscontrassero elementi di turbativa in seno all’Accademia.
Anche i Revisori dei Conti, come i membri del Collegio dei Probiviri, presteranno la loro opera gratuitamente. Potranno, al massimo, essere loro riconosciute le spese che affronteranno per l’esercizio delle loro funzioni.

Art. 18 – Patrimonio, strumenti di finanziamento
Il patrimonio è costituito.
– dalle quote fisse che i soci fondatori, gli effettivi e i sostenitori versano all’atto dell’adesione nelle diverse misure determinate dal Consiglio Direttivo;
– una quota annuale che i Soci fondatori ed effettivi versano nella misura e secondo le modalità stabilita dal Consiglio Direttivo;
– da contributi, donazioni e lasciti in denaro o in natura, provenienti da persone o Enti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali dell’Associazione.
Il versamento dei contributi è a fondo perduto e pertanto non potranno in nessun caso essere rivalutabili.
Il versamento dei contributi non genera diritti di partecipazione e in particolare non determina quote indivise di partecipazione, trasmissibili a terzi, a qualsiasi titolo.
L’Associazione non ha nessuno scopo di lucro per i Soci che la compongono.
Le spese per la vita interna dell’Associazione sono sostenute con le quote associative dei Soci.
Le attività esterne, invece, saranno finanziate dalle donazioni dei Soci sostenitori o dalle eventuali collaborazioni, convenzioni e donazioni di istituzioni pubbliche e private, per gli obiettivi specifici per i quali esse sono state sottoscritte ed approvate.

Art. 19 – Bilancio
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente statuto.
L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 20 – Modifica dello Statuto
Le modifiche dello Statuto dell’Accademia sono deliberate dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei due terzi dell’Assemblea.

Art. 21 – Scioglimento dell’Assemblea
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberata dai due terzi dell’Assemblea dei Soci, esplicitamente riunita a questo scopo, Assemblea che deve essere indetta almeno un mese prima che essa abbia luogo.

Art. 22 – Logo grafico
Entro tre mesi dall’istituzione dell’Associazione, dovrà essere pronto il suo logo grafico per l’eventuale registrazione.

Art. 23 – Disposizione finale
Per quanto non espressamente previsto da questo Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

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